Le Forze dell’Ordine prima di effettuare il test alcolimetrico non sono tenute ad attendere l’arrivo del difensore. Il rifiuto del conducente ad eseguire il test costituisce reato.
Nota a Cassazione 10 novembre 2021, n. 5860
Il caso
A quel punto, F:G. si rifiutava di procedervi finché non fosse sopraggiunto il suo avvocato nel frattempo avvertito, che gli aveva assicurato essere in grado di raggiungerlo in circa quindici-venti minuti. Gli operanti informavano l’interessato che, variando con il passare del tempo il tasso alcolimetrico, la verifica non poteva essere ulteriormente ritardata e che se non avesse aderito all’invito di effettuarlo senza ritardo si sarebbe proceduto nei suoi confronti ai sensi dell’art. 186, comma 7 C.d.S., sicché passata circa mezz’ora dal momento del controllo egli veniva denunciato per il reato di cui all’imputazione.
Più tardi sopraggiungeva il difensore che invitava il suo assistito a sottoporsi al test e chiedeva che si procedesse in tal senso, richiesta alla quale i verbalizzanti non aderivano ritenendo che fosse già stato opposto rifiuto, e che il lasso di tempo trascorso non potesse che aver irrimediabilmente alterato i valori alcolemici eventualmente presenti al momento del controllo.
Durante il processo, la difesa ha sostenuto che l’imputato non aveva manifestato l’intenzione di sottrarsi al controllo, ma quella di voler attendere il proprio avvocato, tempestivamente avvisato; richiesta che aveva trovato in prima battuta l’accondiscendenza degli operanti e che aveva fatto per ciò sorgere in capo al conducente l’affidamento di poter attendere il legale.
Le forze dell’ordine, nuovamente ripetute le ammonizioni, procedevano invece a formalizzare la contestazione del rifiuto.
La decisione
«se colui che viene sottoposto all’accertamento alcolimetrico ha diritto di farsi assistere da un difensore, come stabilito dall’art. 356 cod. proc. pen., tanto da essere imposto alla polizia giudiziaria di dare il relativo avviso, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., nondimeno non è previsto il diritto del soggetto nei confronti del quale sono disposte le indagini di attendere l’arrivo del difensore prima di sottoporsi all’atto di accertamento. La lettera dell’art. 356 cod. proc. pen. non lascia, infatti, adito a dubbi laddove prevede che ‘Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato agli atti di cui agli artt. 352 e 354“».
Inoltre, «Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che integra il reato di cui all’art. 186, comma 7 C.d.S., si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo – pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo dì misurazione del tasso alcolemico. Si tratta di un principio che deve senz’altro essere esteso all’ipotesi in cui l’interessato, pur non affermando esplicitamente di non voler svolgere l’esame alcolimetrico, temporeggi per rinviarlo, con qualsiasi scusa».
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