Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dal Codice della Strada

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Il rifiuto di sottoporsi allā€™accertamento del tasso alcolemico

Il reato di rifiuto di sottoporsi allā€™accertamento del tasso alcolemico (art. 186, comma 7, codice della strada) si configura quando il conducente si renda indisponibile, in qualunque modo, ad eseguire i controlli richiesti dalle forze dellā€™ordine.

PuĆ² trattarsi, dunque, di un rifiuto espresso in modo manifesto o tacito, esplicito o implicito, cortese o scortese, purchĆ© siano inequivoci lā€™atteggiamento di riottositĆ  del conducente ed il suo intendimento di sottrarsi al controllo. Tipico, alle cronache giudiziarie, ĆØ il caso di chi reiteratamente, durante lā€™alcoltest, abbia piĆ¹ volte aspirato anzichĆ© soffiare come richiestogli, impedendo cosƬ la rilevazione del tasso alcolemico.

Il reato in parola, inoltre, si perfeziona istantaneamente al momento del rifiuto del conducente, non assumendo dunque importanza un eventuale suo ravvedimento.

La condotta di rifiuto rende questo illecito autonomo ed indipendente dal diverso reato di guida in stato di ebbrezza con il quale si puĆ² porre sia in termini di alternativitĆ  che di concorrenza. AlternativitĆ , quando non ĆØ possibile, a causa del rifiuto del conducente, accertare lo stato di ebbrezza; concorrenza, invece, quando nonostante il rifiuto, sia comunque riscontrabile, attraverso i sintomi del conducente, uno stato di ebbrezza.

Presupposto del reato: la legittimitĆ  dellā€™invito delle forze dellā€™ordine

Il rifiuto del conducente ha rilevanza penale soltanto se lā€™invito a sottoporsi al controllo, rivolto dalle forze dellā€™ordine, sia un invito legittimo.

Al riguardo, possiamo distinguere tre ipotesi.

1. In caso di test preliminari

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti con i cosiddetti test preliminari (es. palloncino) integra il reato previsto e punito dallā€™art. 186, comma 7, codice della strada.

PoichĆ© si tratta di accertamenti soltanto preliminari e non invasivi della libertĆ  personale, gli agenti di polizia hanno sempre il potere di richiederli proprio per garantire la sicurezza stradale e ad essi il conducente non puĆ² mai opporsi.

Nel caso, tuttavia, in cui gli agenti operanti non dispongano nellā€™immediato controllo di apparecchi portatili per effettuare tali test preliminari, non possono obbligare il conducente a seguirli al piĆ¹ vicino ufficio o comando di polizia, non essendo ciĆ² previsto in nessuna norma, che soltanto potrebbe giustificare una limitazione della libertĆ  personale.

2. In caso di sospetto dello stato di ebbrezza

Se gli agenti operanti abbiano motivo di sospettare che il conducente si trovi in stato di ebbrezza perchĆ© i test preliminari abbiano dato esito positivo, o perchĆ© sia accaduto un incidente, o, ancora, per qualsiasi altro motivo, procedono allā€™accertamento con lā€™etilometro.

Lā€™eventuale diniego a sottoporsi a tale test configura il reato di rifiuto.

3. In caso di sinistro stradale

In caso di incidente stradale, il reato di rifiuto di cui allā€™art. 186, co. 7, codice della strada, puĆ² configurarsi in due casi:

a) se il conducente coinvolto nellā€™incidente non necessita di cure mediche ĆØ sottoposto immediatamente allā€™accertamento con lā€™alcoltest, e si rifiuta;

b) se viene condotto presso una struttura ospedaliera ed ĆØ in grado di esprimere la sua volontĆ , gli viene richiesto dalle forze dellā€™ordine lā€™accertamento attraverso il prelievo del sangue, e si rifiuta.

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Trattamento sanzionatorio

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico ĆØ punito dal legislatore allo stesso modo dellā€™ipotesi piĆ¹ grave di guida in stato di ebbrezza (ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000,00 e lā€™arresto fino a 12 mesi, a cui consegue la sospensione della patente da 12 a 24 mesi e la confisca del veicolo se di proprietĆ  del conducente).

Tuttavia, ad esso non possono applicarsi le circostanze aggravanti stabilite per questā€™ultimo reato, come lā€™aggravante per aver commesso il fatto fra le ore 22 e le ore 7 e lā€™aggravante dellā€™aver provocato un incidente stradale. Lā€™impossibilitĆ , infatti, di applicare tali aggravanti al reato di rifiuto sta nella assoluta diversitĆ  rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza con il quale condivide soltanto il trattamento sanzionatorio.

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