Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dal Codice della Strada

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Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico

Il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico (art. 186, comma 7, codice della strada) si configura quando il conducente si renda indisponibile, in qualunque modo, ad eseguire i controlli richiesti dalle forze dell’ordine.

Può trattarsi, dunque, di un rifiuto espresso in modo manifesto o tacito, esplicito o implicito, cortese o scortese, purché siano inequivoci l’atteggiamento di riottosità del conducente ed il suo intendimento di sottrarsi al controllo. Tipico, alle cronache giudiziarie, è il caso di chi reiteratamente, durante l’alcoltest, abbia più volte aspirato anziché soffiare come richiestogli, impedendo così la rilevazione del tasso alcolemico.

Il reato in parola, inoltre, si perfeziona istantaneamente al momento del rifiuto del conducente, non assumendo dunque importanza un eventuale suo ravvedimento.

La condotta di rifiuto rende questo illecito autonomo ed indipendente dal diverso reato di guida in stato di ebbrezza con il quale si può porre sia in termini di alternatività che di concorrenza. Alternatività, quando non è possibile, a causa del rifiuto del conducente, accertare lo stato di ebbrezza; concorrenza, invece, quando nonostante il rifiuto, sia comunque riscontrabile, attraverso i sintomi del conducente, uno stato di ebbrezza.

Presupposto del reato: la legittimità dell’invito delle forze dell’ordine

Il rifiuto del conducente ha rilevanza penale soltanto se l’invito a sottoporsi al controllo, rivolto dalle forze dell’ordine, sia un invito legittimo.

Al riguardo, possiamo distinguere tre ipotesi.

1. In caso di test preliminari

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti con i cosiddetti test preliminari (es. palloncino) integra il reato previsto e punito dall’art. 186, comma 7, codice della strada.

Poiché si tratta di accertamenti soltanto preliminari e non invasivi della libertà personale, gli agenti di polizia hanno sempre il potere di richiederli proprio per garantire la sicurezza stradale e ad essi il conducente non può mai opporsi.

Nel caso, tuttavia, in cui gli agenti operanti non dispongano nell’immediato controllo di apparecchi portatili per effettuare tali test preliminari, non possono obbligare il conducente a seguirli al più vicino ufficio o comando di polizia, non essendo ciò previsto in nessuna norma, che soltanto potrebbe giustificare una limitazione della libertà personale.

2. In caso di sospetto dello stato di ebbrezza

Se gli agenti operanti abbiano motivo di sospettare che il conducente si trovi in stato di ebbrezza perché i test preliminari abbiano dato esito positivo, o perché sia accaduto un incidente, o, ancora, per qualsiasi altro motivo, procedono all’accertamento con l’etilometro.

L’eventuale diniego a sottoporsi a tale test configura il reato di rifiuto.

3. In caso di sinistro stradale

In caso di incidente stradale, il reato di rifiuto di cui all’art. 186, co. 7, codice della strada, può configurarsi in due casi:

a) se il conducente coinvolto nell’incidente non necessita di cure mediche è sottoposto immediatamente all’accertamento con l’alcoltest, e si rifiuta;

b) se viene condotto presso una struttura ospedaliera ed è in grado di esprimere la sua volontà, gli viene richiesto dalle forze dell’ordine l’accertamento attraverso il prelievo del sangue, e si rifiuta.

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Trattamento sanzionatorio

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico è punito dal legislatore allo stesso modo dell’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza (ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000,00 e l’arresto fino a 12 mesi, a cui consegue la sospensione della patente da 12 a 24 mesi e la confisca del veicolo se di proprietà del conducente).

Tuttavia, ad esso non possono applicarsi le circostanze aggravanti stabilite per quest’ultimo reato, come l’aggravante per aver commesso il fatto fra le ore 22 e le ore 7 e l’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale. L’impossibilità, infatti, di applicare tali aggravanti al reato di rifiuto sta nella assoluta diversità rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza con il quale condivide soltanto il trattamento sanzionatorio.

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