Il reato di rifiuto di sottoporsi allāaccertamento del tasso alcolemico (art. 186, comma 7, codice della strada) si configura quando il conducente si renda indisponibile, in qualunque modo, ad eseguire i controlli richiesti dalle forze dellāordine.
PuĆ² trattarsi, dunque, di un rifiuto espresso in modo manifesto o tacito, esplicito o implicito, cortese o scortese, purchĆ© siano inequivoci lāatteggiamento di riottositĆ del conducente ed il suo intendimento di sottrarsi al controllo. Tipico, alle cronache giudiziarie, ĆØ il caso di chi reiteratamente, durante lāalcoltest, abbia piĆ¹ volte aspirato anzichĆ© soffiare come richiestogli, impedendo cosƬ la rilevazione del tasso alcolemico.
Il reato in parola, inoltre, si perfeziona istantaneamente al momento del rifiuto del conducente, non assumendo dunque importanza un eventuale suo ravvedimento.
La condotta di rifiuto rende questo illecito autonomo ed indipendente dal diverso reato di guida in stato di ebbrezza con il quale si puĆ² porre sia in termini di alternativitĆ che di concorrenza. AlternativitĆ , quando non ĆØ possibile, a causa del rifiuto del conducente, accertare lo stato di ebbrezza; concorrenza, invece, quando nonostante il rifiuto, sia comunque riscontrabile, attraverso i sintomi del conducente, uno stato di ebbrezza.