Il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico (art. 186, comma 7, codice della strada) si configura quando il conducente si renda indisponibile, in qualunque modo, ad eseguire i controlli richiesti dalle forze dell’ordine.
Può trattarsi, dunque, di un rifiuto espresso in modo manifesto o tacito, esplicito o implicito, cortese o scortese, purché siano inequivoci l’atteggiamento di riottosità del conducente ed il suo intendimento di sottrarsi al controllo. Tipico, alle cronache giudiziarie, è il caso di chi reiteratamente, durante l’alcoltest, abbia più volte aspirato anziché soffiare come richiestogli, impedendo così la rilevazione del tasso alcolemico.
Il reato in parola, inoltre, si perfeziona istantaneamente al momento del rifiuto del conducente, non assumendo dunque importanza un eventuale suo ravvedimento.
La condotta di rifiuto rende questo illecito autonomo ed indipendente dal diverso reato di guida in stato di ebbrezza con il quale si può porre sia in termini di alternatività che di concorrenza. Alternatività, quando non è possibile, a causa del rifiuto del conducente, accertare lo stato di ebbrezza; concorrenza, invece, quando nonostante il rifiuto, sia comunque riscontrabile, attraverso i sintomi del conducente, uno stato di ebbrezza.