L’obbligo delle forze dell’ordine di avvisare il conducente della possibilità di assistenza dell’avvocato

La garanzia del diritto di difesa

L’azione penale deve rispettare, fin dai primi atti compiuti dagli agenti di polizia, il diritto di difesa del cittadino. Anche il conducente, fermato per un controllo, molte volte non sa di avere una serie di diritti la cui violazione può influenzare moltissimo il corso del processo penale.

Uno di questi diritti è quello di essere avvisati della facoltà di farsi assistere da un avvocato durante l’accertamento dello stato di ebbrezza.

Il motivo per il quale la legge ritiene che debba sussistere tale garanzia, risiede nel fatto che gli accertamenti sul tasso alcolemico sono intesi quali atti invasivi della sfera personale: la presenza del difensore, ovvero quantomeno il diritto di poterlo avvisare, sono espressione di una garanzia per ciascun cittadino prima del compimento di certi atti imposti dalle forze dell’ordine.

È bene ricordare, comunque, che l’avviso del diritto all’assistenza dell’avvocato si ritiene soddisfatto tanto nel caso in cui il difensore, indicato dal conducente alle forze dell’ordine, non sia raggiungibile telefonicamente quanto nell’ipotesi in cui sia materialmente impossibilitato a presenziare agli accertamenti di seguito indicati.

Non è – vogliamo ribadire – una semplice “forma”, né un trucco da azzeccagarbugli, ma un fondamentale diritto del conducente; tanto importante che, laddove non venga rispettato, è possibile che tutto il processo finisca con una sentenza di assoluzione.

L’avvocato competente, infatti, sa come eccepire il difetto e scegliere la migliore strategia processuale.

Sinteticamente, di seguito indichiamo quando sussiste l’avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato.

In caso di test preliminari

In linea generale possiamo certamente affermare che non è necessario tale avviso per quegli accertamenti meramente esplorativi, cioè per quei controlli fatti senza che gli agenti di polizia possano anche solo sospettare che il conducente sia in stato di ebbrezza.

Pertanto, il conducente che viene sottoposto ai cosiddetti “test preliminari” (ad es., il palloncino ovvero prove circa la prontezza dei riflessi) non deve essere avvisato, salvo che, per le particolari condizioni in cui versi sia già possibile per gli agenti desumere un possibile stato di alterazione.

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In caso di accertamento con l'etilometro

Diverso è il caso del controllo con l’etilometro, che viene svolto soltanto se i test preliminari abbiano dato esito positivo. In questa circostanza, dunque, è già chiaro agli agenti di polizia il “fondato” sospetto che il conducente sia in stato di ebbrezza e, dunque, è d’obbligo dare l’avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato durante l’accertamento con l’etilometro.

In caso di prelievo del sangue a seguito di incidente stradale

1. Quando deve essere dato l’avviso al conducente di farsi assistere da un avvocato

Quando si verifica un incidente stradale, il conducente rimasto coinvolto che necessita di cure mediche viene subito condotto in ospedale.

In tale circostanza, l’accertamento del tasso alcolemico si svolge mediante prelievo ematico.

Esso dovrà essere preceduto dall’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato, soltanto nel caso in cui tale prelievo venga ordinato dalle forze dell’ordine al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di un soggetto già indiziato, in quanto possibile responsabile dell’incidente.

Ciò significa che l’agente operante richiede espressamente al personale sanitario di effettuare il prelievo che, altrimenti, non sarebbe stato svolto poiché non necessario per il trattamento sanitario del conducente coinvolto nel sinistro.

In tal caso è evidente che l’accertamento non ha altri scopi se non quello di costituire, per il futuro giudizio, la principale prova dello stato di ebbrezza.

Inoltre, trattandosi di esame invasivo della sfera personale eseguito al di fuori di scopi terapeutici, esso necessita del consenso dell’avente diritto; consenso che, tuttavia, ove non sia prestato determina l’imputazione del reato di rifiuto previsto dall’art. 186, co. 7, cod. strada.

2. Quando non è obbligatorio fornire l’avviso al conducente

Viceversa, quando il prelievo – pur eventualmente richiesto dagli agenti operanti – avvenga nell’ambito di ordinari protocolli di pronto soccorso (ad es. perché svolto in regime di ricovero o comunque per finalità diagnostico-terapeutiche), il conducente non deve essere avvisato.

In questo caso, i risultati degli esami possono essere utilizzati anche per fini giudiziari proprio per accertare il reato di guida in stato di ebbrezza, anche a prescindere dal consenso prestato dal paziente al personale sanitario nell’ipotesi in cui questi sia incosciente.

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