Il mancato avviso di farsi assistere dal difensore non esclude la punibilità del conducente in stato di ebbrezza per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico

Nota a Cassazione 28 gennaio 2021, n. 16816

Il caso

Il Sig. V. procedeva alla guida del suo veicolo con andatura tanto irregolare e sospetta da attirare l’attenzione degli agenti operanti in servizio.

Il conducente, fermato dalla polizia, presentava evidenti sintomi di alterazione psico-fisica (andatura barcollante ed alito vinoso) e dunque veniva invitato a sottoporsi all’alcoltest.

Innanzi a tale richiesta, il Sig. V. si rifiutava drasticamente e veniva, per tale condotta, condannato per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti strumentali ad evidenziare il reato di guida in stato di ebbrezza (art.186, comma 7, C.d.S).

La pronuncia dei giudici di merito veniva portata all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione in quanto ritenuta dalla difesa illegittima, poiché contrastante con quanto disposto dalle norme disciplinanti l’assistenza del difensore (art. 114 disp. att. c.p.p., artt. 354 e 356 c.p.p.).

L’imputato, infatti, lamentava l’assoluta nullità dell’intera procedura di accertamento, avvenuta in mancanza dell’avviso di farsi assistere dal proprio difensore, strumentale all’espletamento degli esami richiesti dalla polizia. Il rifiuto del Sig V., traeva origine, a suo dire, dalla violazione di un suo diritto e, per tale ragione, si dichiarava non colpevole del reato a lui contestato.

La condanna, inoltre, veniva ritenuta manifestamente contraria all’indirizzo della giurisprudenza di vertice, la quale in precedenti pronunce, aveva definito l’assistenza del difensore un presupposto necessario dell’intera procedura di controllo del tasso alcolemico.

Stante il contrasto giurisprudenziale, la difesa chiedeva l’assoluzione del conducente, avendo egli esercitato il suo diritto di sottrarsi agli esami richiesti dalla polizia in mancanza del suo avvocato.

La decisione

La Corte rigettava i motivi di ricorso del Sig. V. per le seguenti ragioni: “L’avvertimento di cui all’art.114 disp. att. cod. proc. pen. è previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza e l’eventuale presenza del difensore è volta a garantire che il compimento dell’atto in questione, in quanto atto a sorpresa non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Il procedimento, in altri termini, è certamente in corso, allorquando si registra il rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’alcoltest. Nel momento stesso del rifiuto, è integrato il reato sanzionato dall’art.186, comma 7, C.d.S.”.

Secondo la Suprema Corte, l’avviso al difensore ha lo scopo di garantire che l’accertamento avvenga secondo le garanzie di legge a seguito della disponibilità del conducente di sottoporsi allo stesso.

Rifiutare l’alcoltest chiesto dalla polizia, dunque, configura reato ai sensi dell’art.186, comma 7 C.d.S, a nulla rilevando  il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore che, logicamente, segue il consenso prestato dal conducente nel sottoporsi all’accertamento richiesto.

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