La prova dello stato d’ebbrezza attraverso i risultati dell’etilometro

Il valore probatorio dell'etilometro

Gli agenti operanti, dopo aver eseguito gli accertamenti preliminari o dopo che siano stati riscontrati elementi sintomatici dell’ebbrezza alcolica, possono accertare la presenza del tasso alcolemico nel sangue del conducente tramite l’utilizzo dell’etilometro.

Quest’ultimo ha la funzione di misurare la quantità di alcol assorbito dall’organismo attraverso il principio fisico della legge di Henry: considerando il sangue una soluzione acquosa contenente una certa percentuale di alcol, il vapore contenuto nell’aria che espiriamo è in equilibrio con tale soluzione.

Poiché il risultato dell’etilometro assume valore probatorio circa lo stato di ebbrezza, occorre che il compendio delle garanzie di difesa del conducente venga rispettato, sia nella fase iniziale all’accertamento, mediante l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, sia durante il controllo, dovendosi garantire l’affidabilità dello strumento e, infine, nella fase processuale, attraverso il corretto bilanciamento dell’onere della prova tra accusa e difesa.

Se, infatti, la responsabilità penale del conducente dipende dalla misurazione di un apparecchio elettronico, è evidente che occorre il massimo rispetto delle prescrizioni indicate per il suo utilizzo e la sua corretta funzionalità.

Il corretto funzionamento dell’etilometro

A regolare tutto ciò è l’art. 379 del Regolamento di attuazione del cod. strada, il quale stabilisce, anzitutto, che la misurazione della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti, di cui deve esserci prova documentale (lo scontrino).

Soltanto la dicitura dell’errore nello scontrino della rilevazione è indicativa del funzionamento difettoso dello strumento non rilevando né “messaggi di servizio”, né, ad esempio, un orario stampato sullo scontrino difforme da quello indicato nella relazione di servizio degli agenti operanti.

Inoltre, a garanzia dell’affidabilità dello strumento, è necessaria l’omologazione e periodiche verifiche, secondo precise linee guida sempre indicate nella citata norma del Regolamento di attuazione.

Argomenti correlati

A chi spetta dimostrare il corretto funzionamento dell’etilometro?

Il problema del consenso al prelievo ematico

L’obbligo delle forze dell’ordine di avvisare il conducente della possibilità di assistenza dell’avvocato

In evidenza

La scelta del rito abbreviato sana la nullità derivante dall’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore

La dicitura “volume insufficiente” non inficia il risultato dell’etilometro

Come dimostrare l’inaffidabilità dell’etilometro

In caso di esito positivo dell’etilometro, è onere della difesa dimostrare la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato oppure l’utilizzo di un’errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione.

Ugualmente, nel caso in cui si voglia affermare che il risultato del test sia stato alterato dall’ingestione di sostanze chimiche contenute in farmaci, è necessario dimostrare non soltanto la compatibilità dell’assunzione del medicinale con la guida, ma una serie di circostanze quali: l’acquisto del farmaco, la sua disponibilità e assunzione, il fatto che la rilevazione del tasso alcolemico fosse certamente riconducibile all’assunzione.

Più complesso, invece, è il discorso sulla prova dell’omologazione e delle verifiche periodiche dell’etilometro che, come tutti gli strumenti elettronici, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a modifiche dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, mutamenti della tensione di alimentazione.

Sul punto, la giurisprudenza, dopo le precisazioni fornite dalla Corte costituzionale, ha attribuito all’organo inquirente l’onere di provare il suo regolare funzionamento anche se ciò non significa che l’accusa, a sostegno dell’imputazione, debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all’esecuzione delle operazioni periodiche di verifica.

Spetta, infatti, sempre alla difesa un onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, a fronte della quale sarà l’accusa a dover dimostrare il contrario (vedi, tra le tante, Cass. 13 ottobre 2021, n. 46146).

In conclusione, poiché la cornice normativa prevede un controllo periodico dello strumento, si deve presumere l’affidabilità del medesimo; sarà a carico dell’imputato la dimostrazione del contrario, ad esempio attraverso la richiesta di escussione del dirigente del reparto dal quale dipendono gli operatori o la produzione di copia del libretto metrologico (una sorta di carta di identità dello strumento di misurazione dell’etilometro).

Così, qualora emergano dubbi sull’affidabilità/attendibilità dello strumento, cadrà la prova regina della rilevazione dello stato di ebbrezza e l’imputato potrà essere assolto.

Abbiamo l'esperienza di cui hai bisogno

Pubblicazioni

Nel vasto oceano delle informazioni, cerchiamo di offrire sintesi e verità. L'avvocato ha il dovere di confrontarsi con la società, di ascoltare i bisogni e gli interessi dell'altro, nella convinzione che il diritto è in continuo divenire e che il suo lavoro, anzi, partecipa e promuove la sua evoluzione. Con questo spirito ci mettiamo in [...]

Contatti

In caso di urgenza contattaIn caso di urgenza chiama: Avv. Claudio Miglio +39 347 1178865 Avv Lorenzo Simonetti +39 345 3323883 ContattaciOperiamo in tutta Italia. In caso di necessità, compila il modulo di contatto, specificando il tuo nome, un recapito ed una breve descrizione della questione che ti preoccupa. Ti risponderemo il prima possibile. Se [...]

Lo Studio

La nostra Storia Lo Studio degli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti nasce nel 2011, quando – quasi appena avviati alla professione – si trovarono ad assistere un giovane, affetto da grave patologia, “colpevole” di coltivare sostanza stupefacente di tipo marijuana a scopo terapeutico.  Il patrocinio in quel giudizio ha aperto la passione per l’avvocatura, [...]

La nostra tutela

Lo Studio è impegnato da anni ad assistere coloro che si trovano coinvolti in reati in materia di stupefacenti. Una legislazione poco chiara, unitamente al pregiudizio verso qualsiasi tipo di consumo sono il motivo di tantissimi processi dove ad essere imputato non è lo spacciatore. Vorremmo dire anche a coloro che sono contrari ad una [...]

Home

Il denaro rinvenuto assieme allo stupefacente può essere sequestrato? Leggi l'articolo Leggi l'articolo Sequestro di cannabis light: la Cassazione continua ad affermare che senza analisi disponibili è legittimo il vincolo cautelare Leggi l'articolo La commercializzazione delle infiorescenze di Cannabis light Leggi l'articolo Alcune riflessioni sul sequestro di Cannabis light Leggi l'articolo La scelta del rito [...]