La prova dello stato d’ebbrezza attraverso i risultati dell’etilometro
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Come dimostrare l’inaffidabilità dell’etilometro
In caso di esito positivo dell’etilometro, è onere della difesa dimostrare la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato oppure l’utilizzo di un’errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione.
Ugualmente, nel caso in cui si voglia affermare che il risultato del test sia stato alterato dall’ingestione di sostanze chimiche contenute in farmaci, è necessario dimostrare non soltanto la compatibilità dell’assunzione del medicinale con la guida, ma una serie di circostanze quali: l’acquisto del farmaco, la sua disponibilità e assunzione, il fatto che la rilevazione del tasso alcolemico fosse certamente riconducibile all’assunzione.
Più complesso, invece, è il discorso sulla prova dell’omologazione e delle verifiche periodiche dell’etilometro che, come tutti gli strumenti elettronici, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a modifiche dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, mutamenti della tensione di alimentazione.
Sul punto, la giurisprudenza, dopo le precisazioni fornite dalla Corte costituzionale, ha attribuito all’organo inquirente l’onere di provare il suo regolare funzionamento anche se ciò non significa che l’accusa, a sostegno dell’imputazione, debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all’esecuzione delle operazioni periodiche di verifica.
Spetta, infatti, sempre alla difesa un onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, a fronte della quale sarà l’accusa a dover dimostrare il contrario (vedi, tra le tante, Cass. 13 ottobre 2021, n. 46146).
In conclusione, poiché la cornice normativa prevede un controllo periodico dello strumento, si deve presumere l’affidabilità del medesimo; sarà a carico dell’imputato la dimostrazione del contrario, ad esempio attraverso la richiesta di escussione del dirigente del reparto dal quale dipendono gli operatori o la produzione di copia del libretto metrologico (una sorta di carta di identità dello strumento di misurazione dell’etilometro).
Così, qualora emergano dubbi sull’affidabilità/attendibilità dello strumento, cadrà la prova regina della rilevazione dello stato di ebbrezza e l’imputato potrà essere assolto.