La coltivazione di piante dalle quali si estrae sostanza stupefacente ĆØ prevista come reato dallāart. 73 d.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti).
Si ĆØ, tuttavia, a lungo discusso sulla rilevanza penale della coltivazione di cannabis per uso esclusivamente personale.
Al riguardo va ricordato che la detenzione di sostanza stupefacente per uso esclusivamente personale ĆØ qualificata espressamente come illecito amministrativo dallāart. 75 del d.P.R. n. 309/1990: la ratio della normativa ĆØ quella di punire lo spacciatore e di rieducare il consumatore che, pertanto, non puĆ² essere assoggettato a sanzione penale. La cintura protettiva, un tempo segnata dalla āmodica quantitĆ ā, poi dalla ādose media giornalieraā ĆØ oggi, invece, caratterizzata dallāuso esclusivamente personale.
Ā La condotta di coltivazione, tuttavia, non ĆØ inserita nellāelenco delle condotte dellāart. 75, per cui, a prescindere dallāuso personale, essa sarebbe sempre e comunque punita dallāart. 73.