La coltivazione di sostanza stupefacente

Il problema della coltivazione per uso esclusivamente personale

La coltivazione di piante dalle quali si estrae sostanza stupefacente ĆØ prevista come reato dallā€™art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti).

Si ĆØ, tuttavia, a lungo discusso sulla rilevanza penale della coltivazione di cannabis per uso esclusivamente personale.

Al riguardo va ricordato che la detenzione di sostanza stupefacente per uso esclusivamente personale ĆØ qualificata espressamente come illecito amministrativo dallā€™art. 75 del d.P.R. n. 309/1990: la ratio della normativa ĆØ quella di punire lo spacciatore e di rieducare il consumatore che, pertanto, non puĆ² essere assoggettato a sanzione penale. La cintura protettiva, un tempo segnata dalla ā€œmodica quantitĆ ā€, poi dalla ā€œdose media giornalieraā€ ĆØ oggi, invece, caratterizzata dallā€™uso esclusivamente personale.

Ā La condotta di coltivazione, tuttavia, non ĆØ inserita nellā€™elenco delle condotte dellā€™art. 75, per cui, a prescindere dallā€™uso personale, essa sarebbe sempre e comunque punita dallā€™art. 73.

Lā€™indirizzo giurisprudenziale piuā€™ rigoroso: la coltivazione eā€™ sempre da punire

Lā€™interpretazione piĆ¹ rigorosa ĆØ stata avallata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nel 2008 (sent. n. 28605) secondo le quali:
Ā«la coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti o psicotrope ĆØ un reato di pericolo astratto per la cui configurabilitĆ  non rilevano la qualitĆ  e la quantitĆ  delle piante (ossia la loro effettiva tossicitĆ  ovvero la quantitĆ  di sostanza drogante da esse estraibile, assumendo tali elementi rilievo solo ai fini della gravitĆ  del reato) nĆ© lā€™eventuale destinazione ad uso personale, dal momento che nĆ© in base alla ratio, nĆ© in base alla lettera della norma incriminatrice ĆØ dato distinguere tra varie tipologie di coltivazione, sicchĆ© il reato sussiste anche se la coltivazione mira a soddisfare le esigenze di approvvigionamento personale, in ragione della idoneitĆ  della condotta ad accrescere il pericolo di circolazione e diffusione delle sostanze stupefacenti e ad attentare al bene della salute con incremento delle occasioni di spaccioĀ».
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In altre parole, secondo questo indirizzo, la destinazione ad uso personale non puĆ² assumere alcun rilievo, sia perchĆ© difetta il nesso di immediatezza della coltivazione con lā€™uso personale ā€“ a differenza della condotta detentiva rispetto alla quale, proprio per questo motivo, ĆØ certamente piĆ¹ pericolosa ā€“ sia perchĆ© non puĆ² determinarsi a priori la potenzialitĆ  della sostanza stupefacente ricavabile.

Il differente trattamento riservato alla coltivazione rispetto alla mera detenzione si fonda, anzi, proprio sullaĀ valutazione di maggiore pericolositĆ  ed offensivitĆ Ā insita nell’essere la coltivazione, la produzione e la fabbricazione di sostanze stupefacenti (sempre penalmente sanzionate ancorchĆ© non qualificate da una precisa finalitĆ  di commercio) attivitĆ  che sono tutte rivolte alla creazione di nuove disponibilitĆ , con conseguente (immanente) pericolo di circolazione e diffusione delle droghe nel territorio nazionale e rischio per la pubblica salute e incolumitĆ .

Ai fini della punibilitĆ  della coltivazione, lā€™offensivitĆ  della condotta consiste nella sua idoneitĆ  a produrre la sostanza per il consumo, sicchĆ© non rileva la quantitĆ  di principio attivo ricavabile nellā€™immediatezza, ma la conformitĆ  della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalitĆ  di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, nellā€™obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura della sostanza stupefacente.

Non sussiste reato se la coltivazione non puoā€™ produrre sostanza drogante

Secondo la tesi sostenuta nel 2008, soltanto se dalla piantagione non ĆØ possibile estrarre alcun principio drogante non sussisterebbe il reato, in ossequio al principio di offensivitĆ  (Corte cost., 24 luglio 1995, n. 360). Si deve trattare di unā€™impossibilitĆ  assoluta a produrre sostanza drogante, per la quale deve tenersi in conto anche la previsione di ulteriori sviluppi della pianta. SicchĆ©, non rileva il momento del controllo da parte delle Forze dellā€™Ordine e, dunque, il momento di maturazione della pianta, bensƬ lā€™astratta idoneitĆ  a generare sostanza stupefacente.
CiĆ² puĆ² accadere se ricorre: a) un’attuale inadeguata modalitĆ  di coltivazione da cui possa evincersi che la pianta non sarĆ  in grado di realizzare il prodotto finale; b) un eventuale risultato finale della coltivazione che non consenta di ritenere il raccolto conforme al normale tipo botanico, ovvero abbia un contenuto in principio attivo troppo povero per la utile destinazione all’uso quale droga.

Lā€™indirizzo giurisprudenziale piuā€™ garantista: la coltivazione ad uso esclusivamente personale non eā€™ punibile (a certe condizioni)

GiĆ  prima dellā€™intervento delle Sezioni Unite del 2008, la Corte costituzionale intervenne sul tema sia nel 1994, sia nel 1995, invitando il giudice di merito ad identificare in termini piĆ¹ o meno restrittivi la nozione di ā€œcoltivazione Ā«che, sotto altro profilo, incide anchā€™essa sulla linea di confine del penalmente illecitoĀ», con lā€™espresso richiamo ad ā€œuna esegesi adeguatriceā€, valutando se Ā«l’operata depenalizzazione della condotta di chi …Ā comunque detieneĀ sia giĆ  interpretativamente estensibile alle condotte di chiĀ coltiva e fabbricaĀ».

La decisione delle Sezioni unite, interpretando la condotta non offensiva soltanto laddove la stessa non sia in grado di produrre sostanza drogante, ha equiparato di fatto il principio di offensivitĆ  alla figura del reato impossibile, escludendo in radice la possibilitĆ  di vagliare se, in base alle circostanze del caso concreto, non sia ragionevole escludere il pericolo di cessione dello stupefacente con incremento del mercato.

I beni giuridici tutelati dallā€™art. 73, d.P.R. n. 309/1990, infatti, sono rappresentati dallā€™ordine pubblico e dalla salute collettiva, sicchĆ© la coltivazione evidentemente a scopo personale, dovrebbe essere giudicata inoffensiva, ancorchĆ© in grado di produrre sostanza stupefacente, poichĆ© inidonea a rappresentare un concreto pericolo di aumento di disponibilitĆ  dello stupefacente e di ulteriore diffusione dello stesso.

Tali argomentazioni si sono fatte via via breccia nella giurisprudenza di vertice, costretta nel 2019 (sent. n. 12348) a riunirsi nuovamente a Sezioni Unite, che rimeditĆ² lā€™orientamento inaugurato nel 2008.

Muovendo dal compito del giudice di dover ā€œinterpretare in termini piĆ¹ o meno restrittivi la nozione di coltivazioneā€ ā€“ cosƬ come indicato dalla giurisprudenza costituzionale ā€“ le Sezioni unite hanno fornito unā€™interpretazione restrittiva della fattispecie penale Ā«che si giustifica tanto piĆ¹ per la sua natura di reato di pericolo presunto, nell’ottica garantista di un corretto bilanciamento fra ampiezza e anticipazione della tutelaĀ».

Del resto lā€™offesa ai beni giuridici tutelati (ordine pubblico e salute collettiva) implica la necessitĆ  di vagliare se la condotta coltivativa abbia lā€™idoneitĆ  di incrementare il mercato, talchĆ©, in ipotesi di coltivazione domestica di minime dimensioni intrapresa con lā€™intento di soddisfare esigenze di consumo personale, lā€™offesa manca del tutto.

La prevedibilitĆ  della potenziale produttivitĆ  ĆØ, quindi, uno dei parametri che permettono di distinguere fra la coltivazione penalmente rilevante, dotata di una produttivitĆ  non stimabile a priori con sufficiente grado di precisione, e la coltivazione penalmente non rilevante, caratterizzata da una produttivitĆ  prevedibile come modestissima. Si tratta, perĆ², di un parametro che, per poter operare con sufficiente certezza, deve essere ancorato a presupposti oggettivi ā€“ in parte giĆ  individuati dalla giurisprudenza ā€“ che devono essere tutti compresenti, quali: la minima dimensione della coltivazione, il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, la rudimentalitĆ  delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, la mancanza di indici di un inserimento dell’attivitĆ  nell’ambito del mercato degli stupefacenti, l’oggettiva destinazione di quanto prodotto all’uso personale esclusivo del coltivatore.

La circostanza, invece, che la coltivazione sia intrapresa con l’intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale deve essere ritenuta da sola insufficiente ad escluderne la rispondenza al tipo penalmente sanzionato, perchĆ© la stessa deve concretamente manifestare un nesso di immediatezza oggettiva con l’uso personale.

Gli argomenti del piĆ¹ recente indirizzo pretorio hanno sostanzialmente riqualificato il reato di coltivazione in reato di pericolo ā€œconcretoā€, essendo richiesto al giudice di verificare che il fatto abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene-interesse tutelato.

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