La coltivazione di piante dalle quali si estrae sostanza stupefacente è prevista come reato dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti).
Si è, tuttavia, a lungo discusso sulla rilevanza penale della coltivazione di cannabis per uso esclusivamente personale.
Al riguardo va ricordato che la detenzione di sostanza stupefacente per uso esclusivamente personale è qualificata espressamente come illecito amministrativo dall’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990: la ratio della normativa è quella di punire lo spacciatore e di rieducare il consumatore che, pertanto, non può essere assoggettato a sanzione penale. La cintura protettiva, un tempo segnata dalla “modica quantità”, poi dalla “dose media giornaliera” è oggi, invece, caratterizzata dall’uso esclusivamente personale.
La condotta di coltivazione, tuttavia, non è inserita nell’elenco delle condotte dell’art. 75, per cui, a prescindere dall’uso personale, essa sarebbe sempre e comunque punita dall’art. 73.