La confessione di aver consumato sostanza stupefacente non esonera il conducente dal sottoporsi agli accertamenti sui liquidi biologici

Nota a Cassazione 28 gennaio 2021, n. 20094

Il caso

Il Sig. F. veniva fermato alla guida del suo veicolo dagli agenti operanti in quanto sospettato di aver assunto sostanza stupefacente. Lo stesso confessava sin da subito di aver consumato droga e, pertanto, si rifiutava di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici ai fini dell’accertamento della presenza nell’organismo di sostanze psicotrope. A causa di tale rifiuto il Sig. F. veniva tratto a giudizio per il reato previsto e punito dall’art. 187, co. 8 C.d.S. che, come noto, sanziona penalmente qualsiasi rifiuto di sottoporsi agli accertamenti richiesti dalla polizia.

Secondo la difesa del conducente, invece, l’ammissione di colpa dell’imputato rende superfluo l’accertamento richiesto dagli agenti e, dunque, legittimo il rifiuto. Che senso avrebbe prestarsi ad un prelievo volto alla ricerca di droghe, laddove lo stesso conducente ammetta di averle consumate?

La decisione

A questa domanda, la Suprema Corte – confermando le due pronunce del giudice di merito – risponde che: Ā ā€œL’eventuale ammissione del conducente di un veicolo di aver assunto sostanza stupefacente non ĆØ in grado di sostituire la portata e le finalitĆ  dell’accertamento diagnostico, onde verificare il tipo di sostanza e la rilevanza dell’assunzione, ma al contrario il rifiuto frappone un ostacolo ad un siffatto, completo e obiettivo accertamento ed ĆØ, per tale ragione, sottoposto a sanzione penale ai sensi dell’art.187 C.d.S.ā€.

Del resto, nel processo penale le dichiarazioni provenienti da persona investigata – qual ĆØ il conducente sospettato di aver consumato sostanza stupefacente – non possono essere utilizzate nei suoi confronti se non con l’assistenza di un difensore, conseguendone altrimenti il divieto di utilizzazione in dibattimento. La confessione del Sig. F., dunque, non poteva fondare un giudizio di colpevolezza in quanto resa in mancanza del suo avvocato, risultando necessari gli accertamenti richiesti dalla polizia come fondamentale prova del fatto illecito.

In conclusione la Corte ribadisce che il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti richiede sempre un’indagine di natura tecnico-scientifica per verificare lo stato di ā€œassunzioneā€ del conducente, a seguito di un primo riscontro, effettuato dalla polizia giudiziaria, sullo stato di ā€œalterazioneā€. I sospetti degli agenti devono, in altre parole, essere sempre accompagnati da accertamenti strumentali che dimostrino il consumo di droghe.

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