La dicitura “volume insufficiente” non inficia il risultato dell’etilometro

Commento a Cass. 17 marzo 2021, n. 33978

La sentenza in rassegna afferma il seguente principio di diritto: «il reato di guida in stato di ebbrezza è configurabile anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente”, qualora l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto errore», ciò perché dall’esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell’allegato al D.M. 22 maggio 1990 n. 196, è precisato che, qualora l’apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell’ipotesi in cui compaia un “messaggio di servizio” teso ad evidenziare che l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria.

Ne consegue che la mera indicazione di “volume insufficiente” è inidonea a invalidare l’esito dell’alcoltest.

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