L’uso di gruppo di sostanza stupefacente

Cosa deve intendersi per "uso di gruppo".

Quando si parla di consumo di gruppo, si fa di solito riferimento a due diverse situazioni:

1) quella in cui due o più soggetti acquistino congiuntamente sostanza stupefacente per farne uso personale e poi la detengano (in modo indiviso o meno) in una quantità necessaria a soddisfare il fabbisogno di tutti gli acquirenti;
2) quella in cui un solo soggetto acquisti, a seguito di espressa richiesta degli altri componenti del gruppo, sostanza stupefacente destinata al proprio consumo personale e di coloro che lo hanno incaricato, fra i quali poi viene ripartita.

Quando l'uso di gruppo non costituisce reato.

La Corte di cassazione a Sezioni Unite nel 2013, confermando un precedente del 1997, ha indicato quali siano i presupposti per ritenere sussistente l’uso di gruppo e, quindi, quando non si deve applicare la sanzione penale bensì solamente la sanzione amministrativa per tutti i membri del gruppo:
1) il soggetto che acquista o detiene sostanza stupefacente, e che la cede agli altri membri del gruppo, deve essere stato da loro incaricato;
2) l’acquirente è anch’egli un assuntore;
3) sin dall’inizio del procedimento penale:
– è certa l’identità dei membri del gruppo;
– è inequivoca la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo;
4) l’accordo deve avvenire attraverso una partecipazione di tutti i membri del gruppo alla predisposizione dei mezzi finanziari necessari all’acquisto.
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Al contrario, ricorre invece una normale ipotesi di cessione, con applicazione della sanzione penale, qualora anche una sola condizione di quelle appena indicate non si verifichi.
Si pensi, ad esempio:
– al caso in cui un soggetto, che ha precedentemente acquistato la sostanza senza espresso incarico dei membri del gruppo, la ceda a quest’ultimi;
– qualora il soggetto abbia acquistato su richiesta di terzi, ma senza essere a sua volta assuntore;
– se il soggetto ha ceduto parte della droga anche a soggetti estranei ai membri del gruppo.

Perché l'uso di gruppo non è reato.

Consumare sostanza stupefacente in gruppo non è reato perché consiste, comunque, in una condotta orientata al consumo personale.
In Italia, qualsiasi comportamento immediatamente precedente e strumentale all’assunzione di sostanza stupefacente è da ritenersi estraneo al pericolo di diffusione della droga e, quindi, non è meritevole di sanzione penale nell’ottica del legislatore per cui lo “spacciatore” deve essere punito con la pena detentiva e il “semplice consumatore” rieducato.
Con particolare riferimento alla consegna dello stupefacente ai membri del gruppo, tale condotta è da ritenersi penalmente irrilevante in quanto:
– fin dall’inizio, tutti i partecipanti al gruppo acquistano la propria quota ideale per uso personale, ottenendo la disponibilità della sostanza per un motivo penalmente lecito;
– essi risultano già giuridicamente proprietari per averla “ordinata” e poi acquistata quale quota di un quantitativo indiviso;
– il cedente, che è anche assuntore, pone in essere un’attività esecutiva di divisione del quantitativo procacciato sulla base di una volontà comune;
– la condotta del cedente si pone in una “omogeneità dei fini” rispetto agli altri consumatori del gruppo.

In definitiva, alle condizioni sopra descritte, non è possibile affermare che si verifichi una cessione di sostanza stupefacente all’interno del gruppo: si tratta, invece, del trasferimento della sostanza dalla disponibilità esclusiva di un soggetto ad un altro membro del gruppo, ossia un atto di divisione della sostanza che consente a ciascuno di venire in possesso del quantitativo che gli spetta in quanto suo sin dall’inizio, e sin dall’inizio destinato all’esclusivo uso personale.

Le sanzioni in caso di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti.

Qualora venga accertato l’uso di sostanza stupefacente solo all’interno del gruppo, tutti i partecipanti (consumatori), compreso l’originario acquirente, possono essere sottoposti ad una delle sanzioni amministrative di cui all’art. 75 d.P.R. 309/1990.

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